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Allegato A - Regolamento delegato 2021/2139

Valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità

Quando un criterio di vaglio tecnico applicabile richiama l’allegato A, una CRVA solida identifica i rischi climatici fisici rilevanti e valuta le soluzioni di adattamento. L’allegato A non stabilisce un metodo universale obbligatorio denominato in sei fasi.

Base giuridica

L’allegato A del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione stabilisce criteri DNSH generici per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Prevede tre passaggi di valutazione: screening, valutazione della rilevanza dei rischi individuati e valutazione delle soluzioni di adattamento.

Per le attività edilizie, i criteri di vaglio tecnico specifici dell’attività determinano quando si applicano l’allegato A o disposizioni CRVA equivalenti. I riferimenti NACE da soli non stabiliscono l’allineamento alla tassonomia.

La valutazione è prospettica e proporzionata alla scala e alla durata prevista dell’attività. Sotto i 10 anni usa proiezioni alla scala appropriata più piccola; per durate maggiori usa la massima risoluzione disponibile su una gamma di scenari adeguata.

CRVA

Una CRVA può essere rilevante per i criteri di contributo sostanziale e DNSH, a seconda dei criteri di vaglio tecnico della specifica attività.

Un’articolazione pratica in 6 parti

L’allegato A stesso indica tre passaggi di valutazione. Le sei parti seguenti sono un modo pratico per organizzare valutazione, attuazione e monitoraggio; non sono nomi di fasi prescritti né una sequenza obbligatoria del regolamento.

1

Screening

Considerare almeno l’elenco indicativo e non esaustivo dei pericoli climatici fisici dell’allegato A. Individuare i pericoli che possono riguardare l’attività in base a ubicazione, funzione e vita utile prevista.

2

Valutazione del rischio climatico

Valutare la rilevanza dei pericoli individuati usando dati climatici prospettici. Profondità, gamma di scenari e risoluzione sono proporzionate alla scala e alla durata prevista dell’attività.

3

Valutazione del rischio

Valutare vulnerabilità ed esposizione. Stabilire se le condizioni esistenti o il progetto previsto attenuano già il rischio oppure se sono necessarie ulteriori misure di adattamento.

4

Piano di adattamento

Definire soluzioni di adattamento per ciascun rischio rilevante. Le soluzioni devono ridurre il rischio individuato senza creare maladattamento e devono essere coerenti con le strategie locali, settoriali e regionali di adattamento.

5

Attuazione

Per le nuove attività e le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, integrare le soluzioni di adattamento nella progettazione e nella costruzione prima dell’avvio operativo. Per le attività che utilizzano beni fisici esistenti, le soluzioni possono essere attuate entro un massimo di cinque anni nell’ambito di un piano di adattamento.

6

Monitoraggio e riesame

Monitorare le soluzioni di adattamento attuate rispetto a indicatori predefiniti e considerare azioni correttive quando tali indicatori non sono raggiunti.

1

Screening

Considerare almeno l’elenco indicativo e non esaustivo dei pericoli climatici fisici dell’allegato A. Individuare i pericoli che possono riguardare l’attività in base a ubicazione, funzione e vita utile prevista.

Usare proiezioni climatiche prospettiche alla scala e sull’orizzonte temporale adeguati alla durata prevista dell’attività. Le osservazioni storiche possono fornire contesto, ma non sostituiscono tali proiezioni.

2

Valutazione del rischio climatico

Valutare la rilevanza dei pericoli individuati usando dati climatici prospettici. Profondità, gamma di scenari e risoluzione sono proporzionate alla scala e alla durata prevista dell’attività.

Usare le migliori pratiche e linee guida disponibili, lo stato dell’arte scientifico, i rapporti IPCC più recenti, pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria e modelli aperti o a pagamento adeguati. L’allegato A non prescrive la CFD.

3

Valutazione del rischio

Valutare vulnerabilità ed esposizione. Stabilire se le condizioni esistenti o il progetto previsto attenuano già il rischio oppure se sono necessarie ulteriori misure di adattamento.

Considerare anche i rischi a cascata, per esempio un rischio di alluvione combinato con la vulnerabilità della rete elettrica. Valutare inoltre l’interazione tra i diversi pericoli.

4

Piano di adattamento

Definire soluzioni di adattamento per ciascun rischio rilevante. Le soluzioni devono ridurre il rischio individuato senza creare maladattamento e devono essere coerenti con le strategie locali, settoriali e regionali di adattamento.

Le misure di adattamento vanno dalle soluzioni strutturali, come tetti cool e drenaggi, alle soluzioni basate sulla natura e alle misure operative, come monitoraggio e sistemi di allerta precoce.

5

Attuazione

Per le nuove attività e le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, integrare le soluzioni di adattamento nella progettazione e nella costruzione prima dell’avvio operativo. Per le attività che utilizzano beni fisici esistenti, le soluzioni possono essere attuate entro un massimo di cinque anni nell’ambito di un piano di adattamento.

Documentare metodi, ipotesi, fonti dei dati, misure e indicatori affinché le evidenze possano essere esaminate. L’allegato A non indica uno specifico metodo di assurance.

6

Monitoraggio e riesame

Monitorare le soluzioni di adattamento attuate rispetto a indicatori predefiniti e considerare azioni correttive quando tali indicatori non sono raggiunti.

Questo requisito di monitoraggio riguarda le soluzioni attuate; l’allegato A non definisce un ciclo CRVA ricorrente in sei fasi.

Scenari RCP spiegati

Per le attività con durata prevista di almeno 10 anni, l’allegato A richiede proiezioni allo stato dell’arte sull’intera gamma esistente di scenari futuri coerente con tale durata. La nota a piè di pagina elenca RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 e RCP 8.5; non prescrive un insieme fisso di tre scenari per ogni valutazione.

RCP 2.6
Elencato nell’allegato A
Percorso di concentrazione inferiore

Uno dei percorsi rappresentativi di concentrazione dell’IPCC citati nella nota a piè di pagina dell’allegato A.

RCP 4.5
Elencato nell’allegato A
Percorso di concentrazione intermedio

Uno dei percorsi rappresentativi di concentrazione dell’IPCC citati nella nota a piè di pagina dell’allegato A.

RCP 6.0
Elencato nell’allegato A
Percorso di concentrazione medio-alto

Uno dei percorsi rappresentativi di concentrazione dell’IPCC citati nella nota a piè di pagina dell’allegato A.

RCP 8.5
Elencato nell’allegato A
Percorso di concentrazione superiore

Uno dei percorsi rappresentativi di concentrazione dell’IPCC citati nella nota a piè di pagina dell’allegato A.

Scegliere una gamma di scenari proporzionata

Profondità e risoluzione dipendono dalla scala e dalla durata prevista dell’attività. Sotto i 10 anni si usa la scala appropriata più piccola; per attività più durature la massima risoluzione disponibile su una gamma adeguata, includendo almeno proiezioni da 10 a 30 anni per gli investimenti importanti.

Il principio di maladattamento

L’allegato A richiede che le soluzioni di adattamento attuate non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sulla resilienza di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni o di altre attività economiche.

Esempi di maladattamento:

Ricorso eccessivo all’aria condizionata

Aumenta la domanda energetica, contribuisce al calore esterno e fallisce durante le interruzioni di corrente

Difese rigide contro le alluvioni

Possono deviare l’acqua verso proprietà vicine o danneggiare gli ecosistemi fluviali

Eccesso di superfici impermeabili

Riduce gli allagamenti locali ma aumenta il deflusso a valle e l’assorbimento di calore

Focus su un solo pericolo

Sigillare un edificio contro il caldo senza considerare le esigenze di ventilazione durante le ondate di calore

Il metodo probatorio deve essere adeguato ai rischi rilevanti. Possono essere pertinenti evidenze qualitative, geospaziali, tecniche o basate su modelli; la CFD è un supporto facoltativo per alcune questioni locali di vento o calore, non un requisito della Tassonomia.

Evidenze quantitative facoltative, quando proporzionate

L’allegato A non richiede la CFD. Quando le condizioni locali di vento o calore sono rilevanti, la CFD può integrare le proiezioni climatiche e l’analisi tecnica con evidenze specifiche del progetto, purché siano documentati ipotesi, input e limiti.